Art. 77
Regolamento di polizia mortuariaCapo XV

Art. 77

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In vigore dal 27 ott 1990
1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli . 2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. 3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-77