Art. 5

In vigore dal 5 lug 1990
1. Le disposizioni dell', tranne che per il requisito dell'idoneità morale, non trovano applicazione per le imprese individuali e societarie che, ai sensi dell' del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, sono esentate dalla dimostrazione dei requisiti previsti dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 aprile 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERNINI, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1990 Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 19
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-19;155#art-5

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