Art. 3
In vigore dal 5 lug 1990
1. La domanda, redatta conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, deve essere corredata, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, della seguente documentazione:
a) copia autenticata dell'atto costitutivo, con gli estremi del deposito ai sensi degli articoli 2612 e 2519 del codice civile, e dello statuto del consorzio o della cooperativa dal quale risulti che lo scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie;
b) certificato di iscrizione all'albo degli autotrasportatori delle singole imprese socie;
c) copia autenticata dell'estratto del libro dei soci dal quale risulti il rapporto associativo delle imprese socie;
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti l'attuale sussistenza del predetto rapporto associativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-19;155#art-3