Art. 1

In vigore dal 5 lug 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, che ha istituito l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi; Visto il comma 5- bis dell' del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha integrato l' della citata legge n. 298 del 1974, istituendo una sezione speciale dell'albo medesimo nella quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa ed i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, con il quale sono state dettate le norme di esecuzione della legge n. 298 del 1974; Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 gennaio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 21 gennaio 1978, concernente la semplificazione della documentazione da allegare alle domande di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, con il quale si è data attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974; Considerato che occorre stabilire, come previsto dal comma 5- bis dell' del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, le modalità e la documentazione necessarie per l'applicazione concreta del medesimo comma; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 6 aprile 1990; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; E M A N A il seguente regolamento: . 1. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo di cui all' della legge 6 giugno 1974, n. 298, come integrato dall', comma 5-bis, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, è consentita: a) alle cooperative tra persone fisiche che abbiano tra i propri soci imprenditori, di numero non inferiore a nove, iscritti all'albo degli autotrasportatori e muniti di almeno una autorizzazione ciascuno per il trasporto di cose per conto di terzi; b) alle cooperative tra persone giuridiche che abbiano tra i propri soci imprese, di numero non inferiore a cinque, iscritte all'albo degli autotrasportatori e munite ciascuna di almeno una autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi; c) ai consorzi che abbiano tra i soci imprese, di numero non inferiore a cinque, iscritte all'albo degli autotrasportatori e munite ciascuna di almeno una autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-19;155#art-1

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