Art. 2

In vigore dal 5 lug 1990
1. Le cooperative o consorzi indicati all' debbono rivolgere istanza di iscrizione nella sezione speciale al comitato provinciale per l'albo della provincia nella quale hanno la sede unica o principale, presentandola all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che svolge le funzioni di segreteria del comitato provinciale stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-19;155#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo