Art. 2
In vigore dal 5 lug 1990
1. Le cooperative o consorzi indicati all' debbono rivolgere istanza di iscrizione nella sezione speciale al comitato provinciale per l'albo della provincia nella quale hanno la sede unica o principale, presentandola all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che svolge le funzioni di segreteria del comitato provinciale stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-19;155#art-2