Art. 20
Pari opportunità
In vigore dal 7 mar 1990
1. I comitati per le pari opportunità, di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; ove in sede di negoziazione decentrata ne sia ravvisata l'esigenza, possono costituirsi comitati per le pari opportunità in strutture territoriali di particolare consistenza. Le amministrazioni garantiscono tutti gli strumenti idonei per il loro funzionamento.
2. I comitati, presieduti da un rappresentante dell'amministrazione, sono composti da un componente designato da ognuna delle organizzazioni e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all' del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, e da un pari numero di funzionari in rappresentanza della amministrazione.
3. In sede di negoziazione decentrata nazionale e territoriale, anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si dovrà tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.
4. Gli effetti delle iniziative assunte dalle amministrazioni a norma del comma 3 formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all'art. 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-17;44#art-20