Art. 25
Entrata in vigore
In vigore dal 20 mag 1990
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 gennaio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 5, con esclusione dell', commi 3, 4 e 5, e dell', comma 2, ai sensi della pronuncia della sezione di controllo adottata nell'adunanza del 1' marzo 1990.
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 16
Registrato con riserva limitatamente all', commi 3, 4 e 5, e all', comma 2, ai sensi della delibera delle sezioni riunite n. 69-2/SR/E del 18 aprile 1990.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-17;44#art-25