Art. 23
Norma finale di rinvio
In vigore dal 7 mar 1990
1. Restano confermate ove non modificate o sostituite dal presente regolamento le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268; 23 agosto 1981, n. 508; 9 giugno 1981, n. 310; 25 giugno 1983, n. 344; 31 maggio 1984, n. 531; 8 maggio 1987, n. 266 e 17 settembre 1987, n. 494.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-17;44#art-23