Regolamento›Capo III
Art. 18
Procedimento d'iscrizione e mutazione anagrafica
In vigore dal 15 ago 2015
1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all', comma 1, lettere a), b) e c), l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle mutazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-18