RegolamentoCapo III

Art. 14

Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero

In vigore dal 1 mar 1990
1. Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all', comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-14

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