Regolamento›Capo III
Art. 14
Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero
In vigore dal 1 mar 1990
1. Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all', comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-14