Regolamento›Capo II
Art. 10
Mutazioni anagrafiche
In vigore dal 15 ago 2015
1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:
a) ad istanza dei responsabili di cui all' del presente regolamento;
b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune o del territorio nazionale, non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto è disposto dall' della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall', comma 1, del presente regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-10