RegolamentoCapo II

Art. 10

Mutazioni anagrafiche

In vigore dal 15 ago 2015
1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata: a) ad istanza dei responsabili di cui all' del presente regolamento; b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune o del territorio nazionale, non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto è disposto dall' della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall', comma 1, del presente regolamento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo