Regolamento
Art. 4
Famiglia anagrafica
In vigore dal 11 feb 2017
1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-4