Regolamento

Art. 2

Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe

In vigore dal 16 lug 2009
1. Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei. 1-bis. In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate è consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione. 2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe può essere esercitata dall'assessore delegato o dall'assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano. 3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall'ultimo comma dell' della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo