Regolamento›Capo III
Art. 17
Termine per le registrazioni anagrafiche
In vigore dal 25 set 2012
1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese. dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-17