Regolamento›Capo III
Art. 22
Schede di convivenza
In vigore dal 15 ago 2015
1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, nella quale sono indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima ed a quelle dei conviventi, la specie e la denominazione della convivenza nonché il nominativo della persona che la dirige. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.
2. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.
3. La scheda di convivenza deve essere aggiornata alle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.
4. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa o all'estero.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le parole: "Istituto centrale di statistica", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Istituto nazionale di statistica"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-22