Art. 22
Disposizioni finali
In vigore dal 15 lug 1988
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 9 maggio 1985, relativo alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano.
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, continuano ad applicarsi se non incompatibili con il presente decreto.
3. Le norme tecniche di prima attuazione sono emanate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
LA PERGOLA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
ANDREOTTI, Ministro degli affari
esteri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
AMATO, Ministro del tesoro
MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FERRI, Ministro dei lavori pubblici
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
DONAT CATTIN, Ministro della
sanità
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
MACCANICO, Ministro per gli affari regionali e i problemi
istituzionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 3
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;236#art-22