Art. 20

Competenza delle regioni speciali e province autonome

In vigore dal 15 lug 1988
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;236#art-20

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