Art. 19
Proroga
In vigore dal 15 lug 1988
1. Il termine stabilito per l'osservanza dell'allegato I può essere prorogato in presenza di situazioni eccezionali relative a gruppi di abitati geograficamente delimitati.
2. La proroga è disposta con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, su richiesta dalla regione interessata.
3. La regione richiede la proroga indicandone l'oggetto, le modalità ed i tempi e presentando:
a) una relazione sulle difficoltà incontrate che identifica in particolare le cause che impediscono l'osservanza dei requisiti di qualità per le acque necessarie a soddisfare i bisogni di consumo umano degli abitati interessati;
b) il piano per il miglioramento delle acque finalizzato a garantire l'osservanza, alla scadenza della proroga, dell'allegato I.
4. Il decreto di cui al comma 2 è adottato, previo espletamento della procedura comunitaria prevista dall' della direttiva.
5. In caso di ritenuta insufficienza del piano presentato dalla regione ai sensi della lettera b) del comma 3, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono disposte le misure integrative la cui adozione da parte della regione è condizione di efficcia della proroga stessa.
6. Le misure da adottare per l'attuazione del piano di miglioramento delle acque possono disporre, in relazione alle individuate cause della situazione eccezionale che giustifica la proroga, controlli e restrizioni per lo svolgimento di attività e l'uso di prodotti, anche in deroga alle leggi vigenti.
7. Le misure di cui al comma 6, se relative a materie di competenza statale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;236#art-19