Art. 21
Sanzioni
In vigore dal 3 ott 2000
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente decreto fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualità previsti dall'allegato I è punito con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto fino a tre anni.
2. La stessa pena si applica a chi utilizza acque che non presentano i requisiti di qualità previsti dall'allegato I in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano, se le acque hanno conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.
3. L'inosservanza delle disposizioni dei piani di intervento di cui all' è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
4. I contravventori alle disposizioni di cui all' sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
Note all'articolo
- Il Decreto 2 luglio 1992, n. 436 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che " L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre rispettivamente dal 1 gennaio 1994 e dal 28 febbraio 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'art. 1 del presente regolamento. "
- La L. 14 ottobre 1999, n. 362 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanita' 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000, eccetto che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del predetto decreto ministeriale, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 436."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;236#art-21