Art. 14
Controllo degli acquedotti
In vigore dal 15 lug 1988
1. Per uniformare le attività di controllo su impianti di acquedotto ricadenti nell'area di competenza territoriale di più unità sanitarie locali o di più servizi e presidi multizonali, di cui all' della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la regione può individuare l'unità sanitaria locale, il presidio o il servizio al quale attribuire la competenza in materia di controlli.
2. Per gli acquedotti interregionali l'individuazione dell'organo sanitario di controllo è disposta d'intesa tra le regioni interessate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;236#art-14