Art. 10

Frequenze di campionamento e metodi di analisi

In vigore dal 15 lug 1988
1. Negli allegati II e III sono indicati, rispettivamente, i modeli e le frequenze minime di campionamento, nonché i metodi analitici di riferimento da adottarsi per il controllo qualitativo delle acque destinate al consumo umano, nei punti significativi della rete
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;236#art-10

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