Art. 8

Competenze statali

In vigore dal 15 lug 1988
1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti: a) promozione, consulenza, indirizzo e coordinamento delle attività connesse con l'applicazione del presente decreto; b) le modifiche, le variazioni e le integrazioni degli allegati I, II e III; c) la predisposizione e l'aggiornamento dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci sotterranee, salmastre e marine da destinare al consumo umano, nonché dei criteri per la formazione e l'aggiornamento dei relativi catasti; d) le norme tecniche per la tutela preventiva e per il risanamento della qualità delle acque destinate al consumo umano, nonché i criteri generali per la individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche; e) le norme tecniche per l'installazione degli impianti di acquedotto; f) le norme tecniche per la potabilizzazione delle acque; g) le norme tecniche per lo scavo, perforazione, trivellazione, manutenzione, chiusura e riapertura di pozzi d'acqua; h) acquisizione ed elaborazione di informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. 2. Le competenze statali di cui alle lettere a), b), c) e d), sono esercitate dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente; la competenza di cui alla lettera f) è esercitata dal Ministro della sanità; le competenze di cui alle lettere e) e g), sono esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;236#art-8

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