Art. 3

Requisiti di qualità

In vigore dal 15 lug 1988
1. I requisiti di qualità delle acque sono valutati sulla base dei valori e delle indicazioni relativi ai parametri di cui all'allegato I. 2. La concentrazione massima ammissibile di ciascun parametro non può essere superata. 3. I valori guida costituiscono obiettivi al cui raggiungimento l'attività amministrativa deve tendere. 4. Per le acque che subiscono un trattamento di addolcimento sono specificati, all'allegato I, i valori della concentrazione minima richiesta. 5. I valori che sono indicati nell'allegato I devono essere interpretati per ciascun parametro tenendo conto delle osservazioni eventualmente riportate nel medesimo allegato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;236#art-3

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