Art. 7
In vigore dal 29 mag 1988
1. Dopo il primo comma dell'art. 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, è aggiunto il seguente:
"Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi pericolosi per il bestiame, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto sino ad un anno".
2. Nel terzo comma dell'art. 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, le parole "terzo comma dell'art. 17" sono sostituite con le seguenti: "comma 2 dell'art. 17".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;152#art-7