Art. 10

In vigore dal 29 mag 1988
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di sei mesi per l'adeguamento della produzione alle norme in esso previste e di ventiquattro mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti, degli imballaggi o confezioni conformi alla normativa vigente prima di tale data.
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