Art. 9

In vigore dal 29 mag 1988
1. Alle modifiche degli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, introdotti dal presente decreto, si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentito il parere della commissione di cui all' della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;152#art-9

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