Art. 2
In vigore dal 29 mag 1988
1. Le denominazioni dei mangimi figuranti nella legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sono sostituite dalle seguenti:
a) "mangime semplice" in luogo di "mangime semplice integrato";
b) "mangime composto, completo o complementare" in luogo di "mangime composto";
c) "mangime complementare" in luogo di "mangi-me composto concentrato";
d) "mangime composto, completo o complementare" in luogo di "mangime composto integrato";
e) "mangime complementare" in luogo di "nucleo";
f) "mangime semplice medicato" in luogo di "mangime semplice integrato medicato";
g) "mangime composto, completo o complementare medicato" in luogo di "mangime composto integrato medicato";
h) "mangime complementare medicato" in luogo di "nucleo medicato";
i) all', commi primo e quarto, della legge suddetta le parole: "mangimi composti o mangimi composti concentrati" sono sostituite dalle seguenti: "mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati";
I) all', commi primo, terzo e quarto, della legge suddetta le parole: "mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati" sono sostituite dalle seguenti: "mangimi contenenti integratori o integratori medicati".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;152#art-2