Testo unicoCapo II

Art. 6

Monopolio e gestione dei cambi

In vigore dal 1 gen 1989
1. Il monopolio e la gestione dei cambi comportano per i residenti gli obblighi: a) di versare o cedere le valute estere nei termini previsti dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro; b) di depositare i titoli e gli altri valori mobiliari esteri presso gli intermediari ammessi, nei termini e con le modalità previsti dall'. 2. Il monopolio e la gestione dei cambi comportano per i residenti i divieti: a) di costituire depositi, esportare e detenere all'estero disponibilità in valuta o in lire; b) di aprire linee di credito in valuta o in lire in favore dell'estero; c) di effettuare con contropartite estere operazioni in cambi a termine o con opzione. 3. Le banche abilitate, oltre alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 in quanto applicabili, possono essere tenute a: a) pareggiare la posizione in cambi; b) mantenere la posizione netta sull'estero nella condizione e nei limiti prescritti; c) osservare vincoli alle operazioni di negoziazione in cambi. 4. Le disposizioni alle banche abilitate sono impartite dall'Ufficio italiano dei cambi in conformità alle direttive emanate dal Ministro del commercio con l'estero e dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ferme restando le competenze di quest'ultima nell'esercizio della funzione di vigilanza bancaria. 5. Il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, con decreto interministeriale, possono introdurre deroghe aventi carattere generale agli obblighi e ai divieti previsti dai precedenti commi, in relazione anche all'attuazione dell'atto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909, e alla progressiva integrazione monetaria europea. 6. Gli obblighi e i divieti di cui ai commi 1 e 2 possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148#art-tu-6

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