Testo unicoTitolo ICapo I

Art. 1

Residenti e non residenti

In vigore dal 1 gen 1989
1. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati residenti: a) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia; b) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o delle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; c) le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; d) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione. 2. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati non residenti: a) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero; b) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate all'estero, anche alle dipendenze di persone giurudiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale; c) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione; d) le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica per le quali non ricorrono le condizioni previste al comma 1. 3. Le persone fisiche con dimora abituale e iscrizione nell'anagrafe del comune di Campione d'Italia sono considerate residenti limitatamente alle attività svolte nel resto del territorio italiano ai sensi del comma 1. 4. Le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica, che hanno effettiva sede in Campione d'Italia, con decreto del Ministro del commercio con l'estero vengano considerate residenti per le sole attività produttrici di reddito esercitate nel resto del territorio italiano. 5. La dimora si presume abituale quando sono trascorsi due anni dal suo inizio, ferme le possibilità di dimostrazione e di accertamento per i periodi inferiori. 6. Il regime valutario dei beni e dei diritti conseguiti con i proventi delle attività di cui ai precedenti commi segue i mutamenti di residenza valutaria del loro titolare. 7. Il Ministro del commercio con l'estero indica con decreto gli atti e i documenti ritenuti idonei a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dai precedenti commi, avuto riguardo anche agli aspetti della doppia residenza valutaria e fatta salva la facoltà degli interessati di produrre altri idonei mezzi di prova.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148#art-tu-1

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