Testo unicoCapo II

Art. 5

Libertà nelle relazioni con l'estero

In vigore dal 1 gen 1989
1. Le relazioni economiche e finanziarie con l'estero sono libere, secondo la disciplina del presente testo unico. Resta ferma ogni altra disposizione normativa a contenuto non valutario. 2. I residenti possono tra l'altro: a) obbligarsi, in conformita alle leggi civili, con i non residenti; b) ricevere direttamente da non residenti, in Italia e all'estero, biglietti di banca e di Stato esteri e titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in valuta o in lire di conto estero; c) compiere tra loro atti di disposizione contro lire relativamente ad attività o passivita sull'estero, eccettuate le valute estere. 3. I non residenti possono tra l'altro: a) effettuare in Italia pagamenti per l'acquisto di merci e servizi nonché investimenti mediante impiego di valuta estera e di lire o mediante apporto di beni o diritti; b) trasferire all'estero i redditi dei loro investimenti e i capitali derivanti dalla liquidazione dei medesimi; c) convertire in una qualsiasi valuta estera di conto valutario le lire di conto estero possedute; d) riesportare la valuta estera o nazionale impostata ed esportare la valuta estera o nazionale derivante dai conti esteri ad essi intestati presso le banche abilitate; e) offrire prodotti e servizi finanziari, anche avvalendosi del diritto di stabilimento, entro i limiti consentiti dal trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909, nonché dagli altri trattati e accordi internazionali. 4. Per i prodotti e i servizi finanziari offerti da non residenti il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro del tesoro individuano e disciplinano con decreto interministeriale le categorie di operazioni consentite, i divieti e le eventuali deroghe.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148#art-tu-5

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