Testo unico›Titolo I›Capo I
Art. 2
Valute estere e lire di conto estero
In vigore dal 1 gen 1989
1. Valute estere sono:
a) i biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale;
b) i titoli di credito, che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU;
c) i titoli di credito di natura obbligazionaria in scadenza entro un termine non superiore a sei mesi, estinguibili all'estero e denominati in monete aventi corso legale all'estero o in ECU;
d) i crediti liquidi ed estinguibili derivanti da conti aperti presso le banche od altri intermediari finanziari estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU.
2. Le valute estere di conto valutario ed il termine di cui al comma 1, lettera c), sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.
Ciascuna valuta estera di conto valutario ha un unico mercato indipendente dal tipo di transazione ed è quotata di diritto presso tutte le borse valori italiane.
3. Lire di conto estero sono le lire liberamente convertibili in valute estere di conto valutario, accreditate in conti aperti a nome di non residenti presso la Banca d'Italia e le banche abilitate, nonché presso l'Ufficio italiano dei cambi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148#art-tu-2