Testo unico›Titolo IV
Art. 42
Abrogazione di norme
In vigore dal 1 gen 1989
1. Sono o rimangono abrogati, in quanto sostituiti dalle disposizioni del presente testo unico ovvero con esso incompatibili, i seguenti provvedimenti legislativi o articoli di legge:
Regio decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 176, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 689;
Regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, e dalla legge 18 dicembre 1980, n. 863;
Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211;
Legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata dalla legge 2 aprile 1962, n. 162;
Decreto-legge 28 luglio 1955, n. 566, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, e modificato dalla legge 4 febbraio 1960, n. 43;
Legge 7 febbraio 1956, n. 43;
Decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;
Legge 28 ottobre 1962, n. 1603;
Legge 11 marzo 1965, n. 169;
Decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dal decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito nella legge 8 ottobre 1976, n. 689, nonché dal decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759 convertito nella legge 23 dicembre 1976, n. 863, fatto salvo quanto previsto dall', comma 1, del presente testo unico e ad eccezione dell' del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e dell' della legge 30 aprile 1976, n. 159;
Articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Legge 26 settembre 1986, n. 599, ad eccezione dell' e fatto salvo quanto previsto nell', comma 1, del presente testo unico;
, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;
2. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da altre leggi, da regolamenti e da altre norme amministrative si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148#art-tu-42