Testo unicoCapo II

Art. 32

Provvedimento di irrogazione delle sanzioni

In vigore dal 15 ago 2007
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 114. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 114. 3. Il Ministro ha facoltà di delegare il provvedimento di irrogazione delle sanzioni a un Sottosegretario o a un dirigente generale. 4. Con il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la confisca amministrativa dei valori sequestrati secondo quanto previsto dall', terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere emesso nel termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi. 6. La mancata emanazione del provvedimento nel termine indicato comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate. 7. Contro il decreto di ingiunzione al pagamento può essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, ovvero, quando questa è stata commessa all'estero, del luogo in cui è stata accertata, entro i termini previsti dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudizio davanti al pretore è regolato dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689. 8. Il decreto del Ministro del tesoro che infligge la pena pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l', sesto, comma della legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. L'esecuzione ha luogo a cura dell'intendente di finanza competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148#art-tu-32

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