Testo unico›Titolo II
Art. 28
Obbligo di esibizione e sequestro amministrativo
In vigore dal 1 gen 1989
1. I pubblici ufficiali addetti all'accertamento delle violazioni di norme valutarie possono:
a) richiedere l'esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza ed estrarne copia;
b) procedere al sequestro di valute estere, valori mobiliari italiani ed esteri, lire e oro greggio, quando costituiscono oggetto di violazione delle norme valutarie.
2. Quando si è proceduto al sequestro, gli interessati possono proporre opposizione all'Ufficio italiano dei cambi secondo quanto stabilito dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. I valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere restituiti agli aventi diritto quando:
a) l'atto di contestazione dell'infrazione non è notificato entro i termini indicati nell', comma 3;
b) non sono devoluti allo Stato;
c) non sono prelevati in pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie;
d) è deceduto l'autore della violazione;
e) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito.
4. I valori sequestrati garantiscono con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.
5. Quando, non essendo conosciuto l'autore dei fatti accertati, non è possibile la contestazione delle violazioni delle norme valutarie, i valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera b), diventano di proprietà dello Stato dopo cinque anni dalla data del sequestro, salvo che gli aventi diritto provino di essere estranei all'illecito.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148#art-tu-28