Testo unico›Capo III
Art. 18
Sospensione delle quotazioni delle valute di conto valutario
In vigore dal 1 gen 1989
1. Il Ministro del tesoro può disporre, per esigenze di politica economica o monetaria, la temporanea sospensione della quotazione contro lire di una o più valute di conto valutario. La temporanea sospensione può altresì essere disposta allo scopo di prevenire o limitare disfunzioni sul mercato dei cambi; il provvedimento è adottato dal Ministro del tesoro che, per i casi di urgente necessità, può conferire apposita delega alla Banca d'Italia.
2. Il Ministro del tesoro stabilisce le modalità per la rilevazione delle quotazioni in tutti i casi di sospensione delle negoziazioni di borsa.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia immediata, indipendentemente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148#art-tu-18