Testo unicoCapo II

Art. 14

Clausole di salvaguardia CEE

In vigore dal 1 gen 1989
1. È fatta salva, in caso di difficoltà, di minaccia grave di difficoltà o di crisi improvvisa della bilancia dei pagamenti, la possibilità di ricorso, nei termini e nei limiti previsti dall', all'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 108 e 109 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909. 2. È parimenti fatta salva, in caso di movimenti di capitale che provochino turbative nel funzionamento dei mercati dei capitali, la possibilità di ricorso all'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 73 del trattato indicato nel comma 1 e delle altre che fossero previste nelle direttive comunitarie per dare efficacia, nei termini e nei limiti previsti, a una politica monetaria comune.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148#art-tu-14

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