Testo unico›Capo II
Art. 15
Commercio dell'oro greggio
In vigore dal 5 feb 2000
1. L'Ufficio italiano dei cambi è istituzionalmente abilitato, secondo le attuali competenze, ad acquistare e vendere oro.
2. La Banca d'Italia può liberamente negoziare oro greggio all'estero, nell'ambito della gestione delle riserve e con i limiti ad esse applicabili.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 GENNAIO 2000, N. 7.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 GENNAIO 2000, N. 7.
5. L'Ufficio italiano dei cambi, per l'acquisto ed il deposito di oro non monetato, si avvarrà dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per la determinazione del quantitativo di fino contenuto nell'oro stesso e per tutte le operazioni relative al commercio dell'oro non sarà soggetto all'osservanza delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148#art-tu-15