Testo unico›Capo III
Art. 19
Provvedimenti di portata particolare
In vigore dal 1 gen 1989
1. Le autorizzazioni valutarie particolari possono disporre condizioni e limiti di prevedere procedure e modalità intese a consentire la verifica del puntale rispetto delle limitazioni poste alle deroghe accordate.
2.I provvedimenti che rilasciano o negano autorizzazioni particolari sono motivati quando non rientrano nei casi o non rispondono alle condizioni e ai criteri predeterminati con decreto del Ministro del commercio con l'estero per derogare alle limitazioni ed alle eccezioni previste; le revoche di autorizzazioni particolari sono sempre motivate.
3. Il Ministro del commercio con l'estero determina, con decreto, le categorie di operazioni per le quali la richiesta di autorizzazione si ha per accolta una volta trascorsi inutilmente i termini prescritti per l'emanazione del provvedimento richiesto.
4. Il Ministro del commercio con l'estero o il Ministro del tesoro, secondo le rispettive competenze, possono delegare l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia, la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), al rilascio di autorizzazioni valutarie particolari, determinando i casi e le condizioni per derogare alle limitazioni e alle eccezioni previste.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148#art-tu-19