Testo unico›Capo II
Art. 36
AbrogatoPoteri degli ufficiali di polizia giudiziaria
In vigore dal 1 gen 1989
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 1988, N. 455
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148#art-tu-36