Art. 36 · Poteri degli ufficiali di polizia giudiziaria
Testo unicoCapo II

Art. 36

Abrogato21 / 45

Poteri degli ufficiali di polizia giudiziaria

In vigore dal 1 gen 1989
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 1988, N. 455

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148#art-tu-36