Art. 5
In vigore dal 3 feb 1988
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 19-bis. - Ai magistrati della sezione autonoma di Bolzano di cui all' del presente decreto, nonché ai consiglieri di Stato di cui all'art. 14 del decreto stesso, si applicano le norme relative alla ricongiunzione e al riscatto dei periodi assicurativi, nonché al computo dei servizi, stabilite per i dipendenti civili dello Stato.
Ai consiglieri scelti tra gli appartenenti alla categoria di cui alla lettera e) dell' si applica il disposto di cui al precedente comma, semprechè essi non si siano avvalsi delle facoltà di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai consiglieri di cui al terzo comma dell' del presente decreto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 dicembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI, Ministro dell'interno
AMATO, Ministro del tesoro
SANTUZ, Ministro per la funzione
pubblica
GUNNELLA, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 5
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-17;554#art-5