Art. 3

In vigore dal 3 feb 1988
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto il seguente quinto comma: "In sede di prima applicazione del presente decreto si prescinde dal requisito del concorso pubblico, di cui alla lettera c) del precedente terzo comma, per coloro che abbiano maturato una anzianità di almeno dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di dirigente o equiparata". 2. All' del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto il seguente quarto comma: "In sede di prima applicazione del presente decreto, il limite di età previsto in anni cinquanta, indicato al primo comma, viene stabilito in anni quarantacinque".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-17;554#art-3

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