Art. 1

In vigore dal 3 feb 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, per la funzione pubblica e per gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto: . 1. Nel primo periodo del terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono soppresse le parole: "terzo comma del" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Essi durano in carica nove anni e non possono essere nuovamente designati". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-17;554#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo