Art. 4
In vigore dal 3 feb 1988
1. Il primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è sostituito dal seguente:
"Il presidente della sezione autonoma di Bolzano è nominato, ai sensi dell'art. 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alternandosi, per ogni anno, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca, designato dai magistrati del relativo gruppo linguistico".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-17;554#art-4