Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo
Art. 23
Istituto cassiere.
In vigore dal 4 set 1988
- Istituto cassiere.
Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad
un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento
nei confronti dell'ente delle condizioni più favorevoli.
Per l'espletamento di particolari servizi l'ente si può avvalere dei conti correnti postali nonché di istituzioni all'uopo convenzionate.
Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferite alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o l'istituto cassiere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;608#art-sdi-23