Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo

Art. 27

Registri contabili.

In vigore dal 4 set 1988
- Registri contabili. I registri contabili obbligatori sono: a) il giornale di cassa; b) il registro partitario delle entrate; c) il registro partitario delle spese; d) il libro degli inventari. Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali - distintamente per competenze e residui - nel giorno in cui sono emessi. Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento. Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto al sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio ragioneria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;608#art-sdi-27

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