Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo
Art. 24
Ordini di incasso e di pagamento.
In vigore dal 4 set 1988
- Ordini di incasso e di pagamento.
Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente.
L'istituto cassiere, per ogni somma riscossa rilascerà quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sarà consegnato dall'ente.
Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente.
Le reversali ed i mandati debbono indicare:
a) l'esercizio al quale si riferiscono;
b) il numero d'ordine progressivo;
c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza od ai residui;
d) il nome e cognome del debitore o del creditore;
e) la causale dell'incasso o del pagamento;
f) la somma da incassare o da pagare;
g) la data di emissione;
h) gli estremi degli atti di autorizazione e delle documentazioni della spesa.
Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copia.
L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine strettamente cronoligico e su di essi devono essere apposte tre firme e precisamente quelle del presidente, del segretario e di un componente il consiglio direttivo designato dal consiglio stesso.
Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento.
Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere.
Le reversali e i mandati vanno trasmessi allàazienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.
L'istituto cassiere rimetterà mensilmente all'ente i mandati estinti e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo sarà inserito nella convenzione del servizio di cassa.
Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'ente che li ha emessi.
Esso li annulla e rimette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo.
Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, i pagamenti o riscossioni interessanti più capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;608#art-sdi-24