Art. 24 · Ordini di incasso e di pagamento.
Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo

Art. 24

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Ordini di incasso e di pagamento.

In vigore dal 4 set 1988
- Ordini di incasso e di pagamento. Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente. L'istituto cassiere, per ogni somma riscossa rilascerà quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sarà consegnato dall'ente. Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente. Le reversali ed i mandati debbono indicare: a) l'esercizio al quale si riferiscono; b) il numero d'ordine progressivo; c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza od ai residui; d) il nome e cognome del debitore o del creditore; e) la causale dell'incasso o del pagamento; f) la somma da incassare o da pagare; g) la data di emissione; h) gli estremi degli atti di autorizazione e delle documentazioni della spesa. Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copia. L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine strettamente cronoligico e su di essi devono essere apposte tre firme e precisamente quelle del presidente, del segretario e di un componente il consiglio direttivo designato dal consiglio stesso. Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento. Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere. Le reversali e i mandati vanno trasmessi allàazienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente. L'istituto cassiere rimetterà mensilmente all'ente i mandati estinti e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo sarà inserito nella convenzione del servizio di cassa. Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'ente che li ha emessi. Esso li annulla e rimette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo. Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, i pagamenti o riscossioni interessanti più capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;608#art-sdi-24