Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo

Art. 19

Forme di collaborazione.

In vigore dal 4 set 1988
- Forme di collaborazione. L'istituto, per la realizzazione dei compiti istituzionali, può avvalersi dell'opera del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola e dell'università nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto disposto nel presente statuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;608#art-sdi-19

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