Art. 18

In vigore dal 12 gen 1988
1. Le materie "miniere comprese le acque minerali e termali", "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale" e "assistenza scolastica universitaria" sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 novembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri FANFANI, Ministro dell'interno AMATO, Ministro del tesoro GAVA, Ministro delle finanze DE ROSE, Ministro dei lavori pubblici PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CARRARO, Ministro del turismo e dello spettacolo GUNNELLA, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1987 Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 26
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;526#art-18

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