Art. 18
In vigore dal 12 gen 1988
1. Le materie "miniere comprese le acque minerali e termali", "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale" e "assistenza scolastica universitaria" sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 novembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri FANFANI, Ministro dell'interno
AMATO, Ministro del tesoro
GAVA, Ministro delle finanze
DE ROSE, Ministro dei lavori pubblici
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
CARRARO, Ministro del turismo e dello spettacolo
GUNNELLA, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 26
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;526#art-18